DPI di III categoria
In questa categoria rientrano tutti i dispositivi di protezione di progettazione complessa, destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente i lavoratori che non abbiano la possibilità di recepire tempestivamente la verificazione istantanea di di effetti lesivi (D.Lgs 475/92 art.4 comma 5).
L'elenco comprende:
- IMBRACATURE
- ELMETTI
- ASSORBITORI DI ENERGIA
- CORDINI E SISTEMI DI POSIZIONAMENTO
- DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
- CONNETTORI
- ATTREZZI PER LA SALITA E LA DISCESA
- CORDE
- ATTREZZI DA SOCCORSO
Come previsto dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/2008, ogni datore di lavoro è responsabile dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), della creazione di una scheda vita del DPI stesso e di far effettuare delle ispezioni almeno una volta all'anno per verificarne il buon funzionamento, secondo le indicazioni del produttore.
Lo stesso obbligo viene esteso ai DPI utilizzati dai parchi acrobatici.
Su richiesta ci occupiamo di creare per le aziende, parchi acrobatici e singoli operatori le schede vita dei DPI anticaduta, la gestione dei richiami e delle scadenze e chiaramente della verifica periodica.
In particolari circostanze si può valutare la possibilità di effettuare revisioni "on-site" presso la ditta richiedente, per ridurre al minimo il fermo dei materiali.
INDICAZIONI GENERALI
- Durata di vita dei prodotti:
Ogni DPI anticaduta ha una durata massima, che è stabilita dal costruttore. Indicativamente la durata dei DPI anticaduta è tra i 5 anni per i prodotti tessili o plastici e i 10 anni, a partire dalla data di produzione riportata sulle etichette di ogni singolo prodotto.
Alcune aziende considerano una durata "illimitata" per i DPI completamente metallici.
La durata di vita massima è da considerarsi valida solo “se i DPI sono utilizzati e conservati correttamente“ come indicato sui libretti di uso e manutenzione.
Non si deve confondere la "durata di vita" con la "garanzia", normalmente di almeno due o tre anni.
- REVISIONE PRODOTTI
Il controllo pre-uso è un compito dell'operatore che prende in consegna i DPI ed è obbligatoria oltre che dettata dal buon senso.
La revisione annuale invece è a carico del datore di lavoro ed è prevista dalla norma EN 365 (Punto 4.4 comma B-C).
Qualsiasi DPI anticaduta che non sia stato controllato da più di 12 mesi, deve essere messo "fuori servizio": esso dovrà essere controllato da persona competente che ne autorizzerà per iscritto la rimessa in servizio.
- SCHEDA DI REVISIONE
Questa scheda è presente nel manuale “Istruzioni per l’uso e la manutenzione”di ogni singolo D.P.I. ed è cura dell’utilizzatore la compilazione.
Leggere sempre il libretto di uso e manutenzione dove sono presenti tutte le indicazioni e i limiti di utilizzo.
Il datore di lavoro è libero di creare un supporto aziendale specifico per la gestione e amministrazione dei DPI, anche informatizzato.